Come detrarre la prestazione psicologica e psicoterapeutica.

Come detrarre la prestazione psicologica e psicoterapeutica


Le prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche sono detraibili senza prescrizione medica.

Con la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – ha ribadito che le prestazioni sanitarie rese dagli psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono ammissibili alla detrazione (art. 15, comma 1, lett. C) Testo Unico delle imposte sui redditi) senza prescrizione medica. “Spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche”


La Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011

5.15 Spese per sedute di psicoterapia
D: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo – psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001.
Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.
R: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede
interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.